Le opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione
Gli interventi di ordinaria manutenzione
(tratto da : Edilizia Privata in Sicilia, VII edizione, di Giuseppe Monteleone - Dario Flaccovio Editore)
Le opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione
La L.R. n. 37/1985 ha istituito, recependo e modificando la normativa statale in materia, diversi livelli di controllo sull'attività edilizia. Alcune opere sfuggono adesso a ogni controllo da parte del Sindaco, essendo le stesse funzionali e necessarie alla manutenzione degli edifici e alle normali operazioni nei fondi agricoli. L'art. 6 della L.R. 10.08.1985, n. 37 codifica le suddette opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione. Esse sono:
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la manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera "a" dell'art. 20 della L.R. 27.12.1978, n. 71;
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la recinzione di fondi rustici;
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le strade poderali;
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le opere di giardinaggio;
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il risanamento e la sistemazione di suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;
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la costruzione di serre;
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le cisterne e opere connesse interrate;
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le opere di smaltimento delle acque piovane e le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.
Quindi le suddette opere possono essere realizzate senza l'ausilio di alcuna autorizzazione da parte del Sindaco, e prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi vigenti (ultimo capoverso dell'art. 6 citato). Il legislatore regionale ha quindi elencato una serie di opere edilizie che possono essere realizzate direttamente senza alcun intervento o decisione preventiva da parte del Comune. Entrando più nello specifico delle varie opere è opportuno fare comunque alcune precisazioni. La manutenzione ordinaria comprende una serie di opere tra le quali il rinnovamento delle finiture, sia esse esterne che interne agli edifici, e l'integrazione e manutenzione degli impianti tecnologici esistenti. Le finiture esterne degli edifici da rinnovare devono essere riproposte con analoghi materiali e nel rispetto delle originarie tinte, altrimenti la variazione delle caratteristiche originarie comporta l'inizio di una più lunga prassi finalizzata al rilascio della autorizzazione e/o concessione edilizia, previo parere della Commissione ediliziarientrando tale casistica di opere nella fattispecie degli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia (2) e ciò in quanto si viene a variare l'aspetto formale dell'edificio. Nel concetto di manutenzione ordinaria rientra anche:
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Il rifacimento delle pavimentazioni, degli intonaci, dei rivestimenti delle pareti dei servizi, nonché la sostituzione dei sanitari, delle porte interne, ecc.
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L'integrazione degli impianti tecnologici, inteso quale potenziamento (ad esempio il potenziamento della caldaia), nonché come adeguamento alle norme C.E.I. e U.N.I. (legge n. 4611990).
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L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi(3). Qualora i macchinari esterni di tali impianti venissero collocati nei fronti prospicienti pubbliche vie o piazze è facoltà dell'Amministrazione imporre l'autorizzazione edilizia per la realizzazione di siffatte opere al fine di salvaguardare il pubblico decoro. In tal caso la mancata presentazione della richiesta di autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10 della legge 47/85.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 9047/1148 del 18.05.-29.10.1983, sez. IV, ha così definito le opere in questione: "Gli interventi di manutenzione ordinaria sono di modesta entità e hanno per oggetto le finiture degli edifici; per quanto poi attiene ai servizi, rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti a mantenere in efficienza e integrare gli impianti tecnologici esistenti, cioè a un limitato rinnovamento degli stessi".
Ricapitolando per "manutenzione ordinaria" s'intende qualsiasi intervento che riguardi le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare sono interventi di manutenzione ordinaria quelli relativi a opere di finitura e impiantistica quali:
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coloritura e/o ogni ulteriore trattamento superficiale delle pareti, degli infissi, dei rivestimenti e delle pavimentazioni interne;
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riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni, dei rivestimenti delle pareti, dei controsoffitti non portanti, degli infissi interni;
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bonifica delle murature, dei vespai di fondazione, delle pavimentazioni interne, comprensiva di ogni opera di impermeabilizzazione tesa alla creazione di idonee condizioni igieniche negli ambienti;
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coloritura delle superfici delle pareti esterne e eventuali altri lavori relativi ai materiali delle facciate, quali la ripresa degli intonaci e dei parametri vetusti, il restauro degli stucchi e delle parti in pietra o in arenaria, la stuccatura, eventuali riprese in muratura ecc., senza alterazione delle caratteristiche dei materiali e dei colori originari;
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risanamento, sostituzione e rifacimento anche totale degli intonaci e dei parametri esterni, compresa ogni lavorazione particolare (opera in pietra, in arenaria, ecc.), senza alterazione delle caratteristiche dei materiali e dei colori originari;
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coloritura, sostituzione parziale o totale degli infissi esterni e delle parti metalliche quali inferriate della recinzione, parapetti dei balconi, ecc., mantenendo inalterate le caratteristiche originarie e i colori;
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sostituzione e posa in opera di tegole lesionate o mancanti, sostituzione di parti deteriorate dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, riparazione o rinnovo dell'impermeabilizzazione delle coperture;
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rifacimento del manto di copertura dei tetti, compresa la piccola orditura e/o il tavolato, senza intervenire nelle parti strutturali portanti quali le travi maestre e le capriate, e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane, nel rispetto delle caratteristiche dei materiali originali;
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rifacimento delle pavimentazioni dei terrazzi di copertura (praticabili e non),
compresa ogni opera di impermeabilizzazione, nonché la realizzazione dei
massetti di pendenza per il deflusso delle acque piovane;
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rifacimento di impianti tecnologici esistenti a condizione che le nuove opere non comportino modifiche alla sagoma delle costruzioni o dei prospetti prospicienti pubbliche vie o piazze o aumento della superficie utile e che non rechino pregiudizio alla staticità degli immobili, solo se di pertinenza di singole unità immobiliari. Nel caso in cui gli impianti siano di pertinenza di interi edifici, da realizzarsi per esempio nelle parti comuni di un condominio, occorre richiedere l'autorizzazione edilizia ex art. 5 L.R. n. 37/1985.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modifiche e/o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi degli immobili. È bene rammentare che tutti gli interventi previsti dall'art. 6, a eccezione dell'ordinaria manutenzione degli edifici, riguardano le zone agricole; pertanto tali interventi nelle zone agricole non possono costituire vere e proprie opere di urbanizzazione ovvero la costruzione di volumi edilizi residenziali, o per ricovero animali o per depositi e magazzini. In particolare l'art. 6 consente, senza concessione, autorizzazione, nè comunicazione al Sindaco, le seguenti opere:
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La «recinzione di fondi rustici» (mentre l'art. 5 della stessa L.R. 37/1985 consente, previa autorizzazione, la «costruzione di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6»). Il campo di applicazione della norma non riguarda necessariamente le zone destinate a «verde agricolo» dagli strumenti urbanistici, bensì qualsiasi lotto di terreno utilizzato a colture agricole. La norma trova applicazione anche nelle zone territoriali omogenee C inedificate, mentre la recinzione di un appezzamento di terreno in zona territoriale omogenea "E", in gran parte edificato, ricade invece nell'ambito di applicazione dell'art. 5, in quanto a tale appezzamento manca quella caratteristica fisica costitutiva descritta dalla locuzione «fondi rustici». I muri di recinzione devono comunque avere una limitata altezza (non più di tre metri) e non devono porsi in contrasto con eventuali vincoli apposti sul territorio, in base ai quali necessiterà acquisire i pareri previsti per legge (da parte delle soprintendenze ai beni culturali e ambientali, delle Capitanerie di porto, dell'ANAS, delle FF.SS., ecc.). Ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 37/85, «i muri di recinzione» da realizzarsi nelle zone sottoposte ai vincoli di cui alle leggi nn. 1089 e 1497 del giugno del 1939 (oggi DLgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") devono essere realizzati «in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia», o comunque «con parametro esterno in pietrame».
La «sistemazione dei suoli agricoli». Essa non deve comportare sbancamenti e relative strutture murarie di notevoli dimensioni, tali da comportare alterazioni consistenti del paesaggio altrimenti dette opere devono essere oggetto di autorizzazione e/o concessione edilizia.
Le cisterne realizzate per irrigare i fondi agricoli. Esse non sono soggette ad autorizzazione purché le stesse siano interrate e correttamente dimensionate in relazione all'ampiezza del fondo stesso e alle esigenze dell'attività agricola. Le serre che, al fine di rientrare nella casistica del citato art. 6, devono necessariamente insistere su aree destinate a usi agricoli, devono avere pertanto finalità esclusivamente connaturate con l'utilizzazione agricola dei luoghi, devono avere le caratteristiche tecniche tipiche di queste costruzioni, ovvero siano facilmente amovibili e costituite quindi da strutture prefabbricate e avere dimensioni tali da non caratterizzare negativamente il paesaggio per la popria eccessiva mole; in definitiva le serre devono essere opportunamente dimensionate e devono essere di supporto o fare parte integrante del processo di produzione e lavorazione dei prodotti agricoli.
TABELLA 1
Interventi non soggetti a comunicazione, autorizzazione o concessione edilizia
Tipologia dell'intervento
Riferimento normativo
• Manutenzione ordinaria degli edifici (lett. "a"art. 20 L.R. 7t/78)
• Recinzione di fondi rustici
• Strade poderali
• Opere di giardinaggio
• Risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie
• Costruzione di serre
• Cisterne e opere connesse interrate
• Opere di smaltimento delle acque piovane
• Opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole
art. 6 L.R. 37/85 art. 6 L.R. 37/85 art. 6 L.R. 37/85 art. 6 L.R. 37/85
art. 6 l.R. 37/85 art. 6 l.R. 37/85 art. 6 LR. 37/85 art. 6 l.R. 37/85
art. 6 l.R. 37/85
N.B.: Tutte le opere elencate nella tabella, ad eccezione dell'ordinaria manutenzione degli edifici, sono riferibili ai fondi agricoli.